Art. 27 · ENTRATA IN VIGORE
Convenzione

Art. 27

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ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 28 dic 1994
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui avverrà lo scambio delle note diplomatiche attestanti l'avvenuto completamento delle formalità costituzionalmente richieste nei rispettivi Paesi. 2. La presente Convenzione si applicherà: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al' 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.
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