Convenzione
Art. 27
27 / 28ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 28 dic 1994
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui avverrà lo scambio delle note diplomatiche attestanti l'avvenuto completamento delle formalità costituzionalmente richieste nei rispettivi Paesi.
2. La presente Convenzione si applicherà:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi
d'imposta che iniziano il, o successivamente al' 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;710#art-c-27