Convenzione
Art. 26
26 / 28AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
In vigore dal 28 dic 1994
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;710#art-c-26