Convenzione
Art. 14
14 / 28PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 28 dic 1994
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
a) quando detto residente disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato contraente soltanto quella parte del reddito imputabile a detta base fissa; o
b) quando il soggiorno nell'altro Stato contraente si protrae per
un periodo o periodi che ammontano od altre passano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte del reddito che detto residente ritrae dalle attività scolte nel predetto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;710#art-c-14