Accordo
Art. 3
3 / 30DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 28 dic 1994
DEFINIZIONI GENERALI
1 - Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a)(i) il termine "Indonesia" comprende il territorio della
Repubblica Indonesiana come definito dalle sue leggi e le
aree adiacenti su cui la Repubblica Indonesiana esercita
diritti sovrani o giurisdizione, in conformità a quanto
previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto
del mare, del 1982.
(ii) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e
comprende ogni zona al di fuori del mare territoriale
italiano la quale, ai sensi della legislazione italiana
concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse
naturali, può essere considerata come zona nella quale
possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti
il fondo ed il sottosuolo marino, e le risorse naturali;
(b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Indonesia o l'Italia;
(c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società
ed ogni altra associazione di persone;
(d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(f) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
(g) il termine "nazionali" designa:
(i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente;
(ii) tutte le persone giuridiche, le società di persone, le
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(h) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Indonesia:
il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
(ii) per quanto concerne l'Italia:
il Ministero delle Finanze.
2 - Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-3