Art. 3 · DEFINIZIONI GENERALI
Accordo

Art. 3

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DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 28 dic 1994
DEFINIZIONI GENERALI 1 - Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a)(i) il termine "Indonesia" comprende il territorio della Repubblica Indonesiana come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti su cui la Repubblica Indonesiana esercita diritti sovrani o giurisdizione, in conformità a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 1982. (ii) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende ogni zona al di fuori del mare territoriale italiano la quale, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona nella quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, e le risorse naturali; (b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Indonesia o l'Italia; (c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; (d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (f) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; (g) il termine "nazionali" designa: (i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (h) l'espressione "autorità competente" designa: (i) per quanto concerne l'Indonesia: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2 - Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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