Accordo
Art. 29
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In vigore dal 28 dic 1994
ENTRATA IN VIGORE
1 - Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2 - Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica, ed avrà efficacia:
(a) in Indonesia:
con riferimento al reddito percepito il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo;
(b) in Italia:
con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-29