Art. 23 · ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Accordo

Art. 23

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ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 28 dic 1994
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1 - Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2 - Qualora un residente dell'Indonesia riceva redditi dall'Italia e tali redditi siano imponibili in Italia in conformità con le disposizioni del presente Accordo, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta con riferimento a tali redditi è deducibile dall'imposta indonesiana applicata a detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non più superare la quota d'imposta indonesiana attribuibile a detti redditi. 3 - Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Indonesia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia dedurrà dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata in Indonesia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà comunque accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
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