Art. 20 · INSEGNANTI E RICERCATORI
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Art. 20

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INSEGNANTI E RICERCATORI

In vigore dal 28 dic 1994
INSEGNANTI E RICERCATORI Un professore, un insegnante o un ricercatore, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente al solo scopo di insegnare o effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per un periodo non superiore a due anni relativamente alle retribuzioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-20