Art. 2 · IMPOSTE CONSIDERATE
Accordo

Art. 2

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IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 28 dic 1994
IMPOSTE CONSIDERATE 1 - Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2 - Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3 - Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Indonesia: l'imposta sul reddito (the income tax) e, nella misura prevista da tale imposta sul reddito, l'imposta sulle società (the com- pany tax) applicata ai sensi della "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Gazzetta dello Stato n. 319 del 1925, come modificata da ultimo dalla legge n. 8 del 1970) e l'imposta applicata ai sensi della "Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970" (legge n. 10 del 1970); ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicare quali "imposta indonesiana") (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4 - Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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