Art. 14 · PROFESSIONI INDIPENDENTI
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Art. 14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 28 dic 1994
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1 - I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività o sia presente in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell'arco di dodici mesi. Se egli dispone di una tale base fissa o si trova in quell'altro Stato per il predetto periodo o periodi, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa o sono prodotti in detto altro Stato durante il predetto periodo o periodi. 2 - L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o didattico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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