Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 dic 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993.
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