Art. 2
In vigore dal 17 dic 1994
1. Piena e intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' dell'atto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-rd-2