Prot. n.8 Allegato›Capo II
Art. 8
214 / 235In vigore dal 17 dic 1994
1. Lo Stato aderente adotta le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.
2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante:
a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza.
b) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di qualsiasi altro Stato membro nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e
c) che non ha esercitato il diritto di voto in nessuno degli Stati membri nelle elezioni del 1994.
3. Inoltre, lo Stato aderente di residenza può esigere che l'elettore comunitario:
a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro d'origine,
b) presenti un nocumento di identità valido e
c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.
4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto sono venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.
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