Art. 6
Prot. n.8 AllegatoCapo I

Art. 6

212 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
1. Lo Stato aderente di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto da tale diritta nello Stato membro d'origine, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale. 2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, lo Stato aderente di residenza può notificare la dichiarazione di cui all', paragrafo 2 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni pertinenti e normalmente disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle dovute forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato aderente di residenza prende le misure adeguate per impedire la partecipazione al voto dell'interessato. 3. Lo Stato membro d'origine può inoltre trasmettere allo Stato aderente di residenza, nelle dovute forme e nei termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
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