Art. 10
Prot. n.8 AllegatoCapo II

Art. 10

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In vigore dal 17 dic 1994
1. Lo Stato aderente di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. 2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato aderente di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili di detto Stato.
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