Prot. n.8 Allegato›Capo II
Art. 10
216 / 235In vigore dal 17 dic 1994
1. Lo Stato aderente di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.
2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato aderente di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pna-10