Protocollo n. 9›Parte II
Art. 8
227 / 235In vigore dal 17 dic 1994
La Comunità e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garantire il flusso del traffico. Deve essere data priorità ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-8-2