Art. 7
Protocollo n. 9Parte II

Art. 7

226 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
La Comunità e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto combinato; se del caso, e fatte salve altre disposizioni del trattato CE, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni comunitarie in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitività, all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinché siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalità di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi alle norme comunitarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-7-2