Protocollo n. 8›Parte SECONDA
Art. 3
205 / 235In vigore dal 17 dic 1994
I risultati delle elezioni a cui se sia proceduto a norma degli , prendono effetto dalla data di entrata in vigore del presente trattato per i nuovi Stati membri che hanno proceduto a tali elezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-3-5