Art. 2
Protocollo n. 6Parte SECONDA

Art. 2

196 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
Le zone interessate dall'obiettivo n. 6 corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. Inoltre, l'intervento della Comunità può essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densità di popolazione. Tali regioni e zone denominate nel presente Protocollo come "regioni" interessate dall'obiettivo n. 6 sono elencate nell'allegato 1.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-2-4