Art. 14
Protocollo n. 9Parte III

Art. 14

233 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
1. Tra l'Austria e gli altri Stati membri non si effettuano controlli alle frontiere. Tuttavia, in deroga ai regolamenti (CEE) n. 4060/89 e (CEE) n. 3912/92 e nonostante quanto dispone l' dell'atto di adesione, possono essere mantenuti, fino al 31 dicembre 1996, controlli materiali a carattere non discriminatorio nell'effettuazione dei quali i veicoli potranno essere fermati unicamente per controllare gli ecopunti attribuiti ai sensi delle disposizioni dell', nonché le autorizzazioni di trasporto di cui all'. Detti controlli non devono rallentare. indebitamente, il normale flusso di traffico. 2. Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici, applicabili dopo il 31 dicembre 1996 e relativi all'attuazione dell', dovranno essere decisi secondo la procedura prevista all'.
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