Protocollo n. 9›Parte III
Art. 12
231 / 235In vigore dal 17 dic 1994
1. Ai trasporti internazionali di merci nei viaggi tra Stati membri si applica il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, fatte salve le disposizioni previste nel presente articolo. Dette disposizioni sì applicano fino al 31 dicembre 1996.
2. Per i viaggi bilaterali, i contingenti esistenti sono progressivamente liberalizzati e la piena liberalizzazione della prestazione dei servizi in materia di trasporti sarà effettiva a decorrere dal 1 gennaio 1997. Una prima fase di detta liberalizzazione diviene effettiva alla data di adesione dell'Austria, una seconda fase il 1 gennaio 1996.
Se necessario il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione può adottare le misure appropriate a tale fine.
3. Il Consiglio, in conformità con l' del trattato CE, adotta, entro il 1 gennaio 1997 al più tardi, misure appropriate ed agevoli intese ad evitare che vengano eluse le disposizioni dell'.
4. Per tutta la durata di applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, se necessario, misure compatibili col trattato CE contro un uso improprio del sistema di ecopunti.
5. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendono nè il carico nè lo scarico delle merci in Austria. Tutti i viaggi che comportano
il transito attraverso l'Austria sono tuttavia soggetti alle disposizioni dell' nonché, ad eccezione dei viaggi tra la Germania e l'Italia, alle quote esistenti, cui si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 2.
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