Art. 1
Protocollo n. 9Parte I

Art. 1

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In vigore dal 17 dic 1994
PROTOCOLLO N. 9 CONCERNENTE IL TRASPORTO SU STRADA, FERROVIARIO E COMBINATO IN AUSTRIA Ai sensi del presente protocollo si intende per a) "veicolo", il veicolo quale definito all' del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione; b) "trasporti internazionali", i trasporti quali definiti all' del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione; c) "traffico di transito attraverso l'Austria", il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di località estere; d) "autocarro", un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate; e) "traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria", il traffico di transito attraverso l'Austria effettuato mediante autocarri, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto; f) "trasporto combinato", il trasporto effettuato mediante autocarri o unità di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco può essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada; g) "viaggi bilaterali", i trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasponi.
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