Art. 1
Protocollo n. 6Parte SECONDA

Art. 1

195 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
PROTOCOLLO N. 6 CONCERNENTE DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'OBIETTIVO N. 6 NEL QUADRO DEI FONDI STRALI IN FINLANDIA, NORVEGIA E SVEZIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Viste le richieste della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate; considerando che l'Unione ha proposto un nuovo obiettivo prioritario complementare n. 6; considerando che questo dispositivo transitorio sarà riesaminato e rivisto contemporaneamente con il regolamento di base (CEE) n. 2081/93 sugli strumenti strutturali e le politiche nel 1999; considerando che occorre definire i criteri e l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del nuovo obiettivo; considerando che al nuovo obiettivo saranno attribuite risorse supplementari; considerando che occorre stabilire le procedure applicabili al nuovo obiettivo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Fino al 31 dicembre 1999, i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, ad un ulteriore obiettivo prioritario in aggiunta ai cinque obiettivi di cui all' del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio; tale obiettivo è inteso a: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione (in appresso denominato "obiettivo n. 6").
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