Art. 91
Atto

Art. 91

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In vigore dal 17 dic 1994
Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Finlandia sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nella divisione CIEM IIId, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
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