Art. 90
Atto

Art. 90

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In vigore dal 17 dic 1994
Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale da parte di pescherecci battenti bandiera della Finlandia e immatricolati e/o registrati in un porto della Finlandia, in appresso denominati "pescherecci della Finlandia", è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.
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