Art. 81
AttoCapo 5

Art. 81

102 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica d'Austria, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti: - 583 milioni di ecu nel 1995, - 106 milioni di ecu nel 1996, - 71 milioni di ecu nel 1997, - 35 milioni di ecu nel 1998.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-81