Art. 69
AttoTitolo IIISez. unica

Art. 69

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In vigore dal 17 dic 1994
1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato VIII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano all'Austria. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-69