Art. 48
Atto

Art. 48

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In vigore dal 17 dic 1994
1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni, comprensive del contesto geografico e dei tipi di pesca tradizionali, alle quali i quantitativi attribuiti in base agli possono essere utilizzati dalla Norvegia nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale e dall'Unione attuale nelle acque della Norvegia, rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1995, in conformità con l', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-48