Art. 45
Atto

Art. 45

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In vigore dal 17 dic 1994
Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, l'intera normativa in materia di attività di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia a nord di 62° di latitudine nord, è identica a quella applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato d'adesione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-45