Art. 170
AttoTitolo II

Art. 170

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In vigore dal 17 dic 1994
I testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua finlandese, norvegese e svedese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle nove lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
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