Atto›Titolo II
Art. 168
124 / 235In vigore dal 17 dic 1994
I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell' del trattato CEEA, nonché alle raccomandazioni e alle decisioni ai sensi dell' del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente
atto.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-168