Art. 162
AttoParte QUINTA

Art. 162

177 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico è completato con la nomina di sei membri supplementari. L'Austria e la Svezia designano due membri ciascuna e la Finlandia, e la Norvegia uno ciascuna. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-162