Atto›Parte QUINTA
Art. 162
177 / 235In vigore dal 17 dic 1994
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico è completato con la nomina di sei membri supplementari. L'Austria e la Svezia designano due membri ciascuna e la Finlandia, e la Norvegia uno ciascuna. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-162