Art. 16
AttoCapo 3

Art. 16

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In vigore dal 17 dic 1994
Il primo comma del paragrafo 1 dell' del trattato CECA, il primo comma del paragrafo 1 dell' del trattato CE e il primo comma del paragrafo 1 dell' del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "1. La Commissione è composta di 21 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza."
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