Art. 156
AttoParte QUINTA

Art. 156

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In vigore dal 17 dic 1994
1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione è completata mediante la nomina di quattro membri supplementari. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
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