Art. 153
AttoTitolo VII

Art. 153

168 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori contemplati nel presente Atto non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
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