Art. 147
AttoCapo II

Art. 147

162 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o più nuovi Stati membri e la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, o gli scambi tra i nuovi Stati membri creino gravi perturbazioni sul mercato dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia anteriormente al 1 gennaio 2000, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, decide entro 24 ore dal ricevimento di siffatta richiesta sulle misure di salvaguardia che essa reputa necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
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