Art. 146
AttoCapo II

Art. 146

161 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Norvegia deve garantire l'abolizione di tutte le disposizioni legislative e contrattuali che attribuiscono una posizione di monopolio all'Ente norvegese grano (Statens kornforretning) o a qualunque altra organizzazione ad essa subentrante per quanto concerne l'importazione, l'esportazione o l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli. Tuttavia, l' del trattato CE si applica unicamente a partire dal 1 gennaio 1997 agli accordi, decisioni e pratiche concordate, messi in atto dall'Ente norvegese grano qualora: - abbiano oggetti diversi da quelli di cui al primo comma; - non riguardino la determinazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati o il controllo della produzione.
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