Atto›Capo II
Art. 146
161 / 235In vigore dal 17 dic 1994
Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Norvegia deve garantire l'abolizione di tutte le disposizioni legislative e contrattuali che attribuiscono una posizione di monopolio all'Ente norvegese grano (Statens kornforretning) o a qualunque altra organizzazione ad essa subentrante per quanto concerne l'importazione, l'esportazione o
l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli.
Tuttavia, l' del trattato CE si applica unicamente a partire dal 1 gennaio 1997 agli accordi, decisioni e pratiche
concordate, messi in atto dall'Ente norvegese grano qualora:
- abbiano oggetti diversi da quelli di cui al primo comma;
- non riguardino la determinazione dei prezzi, la ripartizione dei
mercati o il controllo della produzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-146