Art. 131
AttoCapo 4

Art. 131

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In vigore dal 17 dic 1994
Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato svedese.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-131