Art. 12
AttoCapo 2

Art. 12

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In vigore dal 17 dic 1994
Il secondo comma dell' del trattato CECA, il secondo comma dell' del trattato CE e il secondo comma dell' del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
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