Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994.
Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. 238 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
Art. 1 TRATTATO tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germani Art. 2 Articolo 2 1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente Art. 3 Articolo 3 Il presente trattato, redatto in un unico esemplare, in danese, in francese, in Atto
Art. 38 Articolo 38 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acqu Art. 39 Articolo 39 1 Fino alla data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli Art. 40 Articolo 40 1. Dopo la data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli Art. 41 Articolo 41 Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario Art. 42 Articolo 42 Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli articol Art. 43 Articolo 43 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitar Art. 44 Articolo 44 1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad Art. 45 Articolo 45 Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario Art. 46 Articolo 46 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitar Art. 47 Articolo 47 1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie da attribuire all'Unione at Art. 48 Articolo 48 1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni, comprensive de Art. 49 Articolo 49 Fino al 30 giugno 1998 la Norvegia è autorizzata a fissare i livelli dei tassi Art. 50 Articolo 50 1. Durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acq Art. 51 Articolo 51 Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, la Nor Art. 90 Articolo 90 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acqu Art. 91 Articolo 91 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitar Art. 92 Articolo 92 Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo Art. 93 Articolo 93 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitar Art. 94 Articolo 94 1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad Art. 95 Articolo 95 1. Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comuni Art. 117 Articolo 117 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acq Art. 118 Articolo 118 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunita Art. 119 Articolo 119 Le modalità tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo Art. 120 Articolo 120 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunita Art. 121 Articolo 121 1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette a Art. 122 Articolo 122 1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni a cui i quanti Art. 123 Articolo 123 Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunita parte PRIMA PRINCIPI
Art. 1 ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austri Art. 2 Articolo 2 Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti ado Art. 3 Articolo 3 I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strume Art. 4 Articolo 4 1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli Art. 5 Articolo 5 1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunità, con uno o più S Art. 6 Articolo 6 L'articolo 234 del trattato CE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si ap Art. 7 Articolo 7 Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono esser Art. 8 Articolo 8 Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni tra Art. 9 Articolo 9 Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abroga Art. 10 Articolo 10 L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni parte SECONDA ADATTAMENTI DEI TRATTATI
capo 1 Il Parlamento europeo
Art. 11 Articolo 11 L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento capo 2 Il Consiglio
Art. 12 Articolo 12 Il secondo comma dell'articolo 27 del trattato CECA, il secondo comma dell'art Art. 13 Articolo 13 L'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dal seguente: "Articolo 28 Il Con Art. 14 Articolo 14 Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA è sostituito dal seguente: Art. 15 Articolo 15 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'arti Art. 34 Articolo 34 In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europ Art. 35 Articolo 35 Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Art. 70 Articolo 70 In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europ Art. 86 Articolo 86 In deroga all'articolo 73 B del trattato CE, la Repubblica di Finlandia può ap Art. 87 Articolo 87 In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea Art. 114 Articolo 114 In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione Europe capo 3 La Commissione
Art. 16 Articolo 16 Il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 9 del trattato CECA, il primo com Art. 36 Articolo 36 1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme conte Art. 71 Articolo 71 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Repubblica d'Austri Art. 72 Articolo 72 Fino al 1 gennaio 1996 la Repubblica d'Austria può mantenere, verso gli altri Art. 88 Articolo 88 1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme conte Art. 115 Articolo 115 1. Fatte salve disposizioni diverse dal presente Capo, le norme contenute nel capo 4 La Corte di giustizia
Art. 17 Articolo 17 1. Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'arti Art. 18 Articolo 18 Il secondo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il secondo comma dell'art Art. 19 Articolo 19 Il secondo comma dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di Art. 20 Articolo 20 Il primo comma dell'articolo 32 bis del trattato CECA, il primo comma dell'art Art. 21 Articolo 21 Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e Art. 54 Articolo 54 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si Art. 55 Articolo 55 Per ogni prodotto il dazio di base per l'allineamento alla tariffa doganale co Art. 56 Articolo 56 Il Regno di Norvegia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dal Art. 57 Articolo 57 1. Dal 1 gennaio 1995, il Regno di Norvegia applica: a) l'accordo del 20 dicem Art. 58 Articolo 58 1. Il Regno di Norvegia è autorizzato ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un Art. 59 Articolo 59 1 Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Norvegia applica le disposizioni degli accord Art. 60 Articolo 60 L'articolo 59 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la B Art. 61 Articolo 61 Il Regno di Norvegia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, da Art. 62 Articolo 62 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'E Art. 73 Articolo 73 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si Art. 74 Articolo 74 La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 31 dicembre 1996, nei confronti Art. 75 Articolo 75 1. Dal 1 gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica: a) l'accordo del 20 di Art. 76 Articolo 76 1. Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica d'Austria applica le disposizioni degli ac Art. 77 Articolo 77 L'articolo 76 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la B Art. 78 Articolo 78 La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, Art. 97 Articolo 97 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si Art. 98 Articolo 98 Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale Art. 99 Articolo 99 La Repubblica di Finlandia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorre Art. 100 Articolo 100 1. Dal 1 gennaio 1995, la Repubblica di Finlandia applica: a) l'accordo del 2 Art. 101 Articolo 101 1. La Repubblica di Finlandia è autorizzata ad aprire, fino al 31 dicembre 19 Art. 102 Articolo 102 1. Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica di Finlandia applica le disposizioni degl Art. 103 Articolo 103 L'articolo 102 si applica: agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la B Art. 104 Articolo 104 La Repubblica di Finlandia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'al Art. 105 Articolo 105 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l' Art. 126 Articolo 126 Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si Art. 127 Articolo 127 1. Dal 1 gennaio 1995, il Regno di Svezia applica: a) l'accordo del 20 dicemb Art. 128 Articolo 128 1. Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Svezia applica le disposizioni degli accord Art. 129 Articolo 129 L'articolo 128 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Art. 130 Articolo 130 Il Regno di Svezia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dal Art. 131 Articolo 131 Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l' capo 5 La Corte dei conti
Art. 22 Articolo 22 Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'artic Art. 63 Articolo 63 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risors Art. 64 Articolo 64 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cu Art. 65 Articolo 65 Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se l Art. 66 Articolo 66 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa al Regno di Norve Art. 67 Articolo 67 La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Norvegia ai pagamenti resi Art. 68 Articolo 68 La quota di partecipazione del Regno di Norvegia al finanziamento del meccanis Art. 79 Articolo 79 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risors Art. 80 Articolo 80 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cu Art. 81 Articolo 81 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica d Art. 82 Articolo 82 La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica d'Austria ai pagamenti Art. 83 Articolo 83 La quota di partecipazione della Repubblica d'Austria al finanziamento del mec Art. 106 Articolo 106 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risor Art. 107 Articolo 107 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di c Art. 108 Articolo 108 Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se Art. 109 Articolo 109 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica Art. 110 Articolo 110 La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica di Finlandia ai pagam Art. 111 Articolo 111 La quota di partecipazione della Repubblica di Finlandia al finanziamento del Art. 132 Articolo 132 Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risor Art. 133 Articolo 133 Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune o altri dazi", di c Art. 134 Articolo 134 Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa al Regno di Svez Art. 135 Articolo 135 La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Svezia ai pagamenti resid Art. 136 Articolo 136 La quota di partecipazione del Regno di Svezia al finanziamento del meccanism capo 6 Il Comitato economico e sociale
Art. 23 Articolo 23 Il primo comma dell'articolo 194 del trattato CE e il primo comma dell'articol capo 7 Il Comitato delle Regioni
Art. 24 Articolo 24 Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE è sostituito dal seguente capo 8 Il Comitato consultivo CECA
Art. 25 Articolo 25 Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA è sostituito dal seguente: " capo 9 Il Comitato scientifico e tecnico
Art. 26 Articolo 26 Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 134 del trattato CEEA è sostituit titolo II ALTRI ADATTAMENTI
Art. 27 Articolo 27 Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE è sostituito dal seguente: "1 Art. 28 Articolo 28 È inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, com Art. 166 Articolo 166 Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinat Art. 167 Articolo 167 L'applicazione, in ciascuno dei nuovi Stati membri, degli atti elencati nell' Art. 168 Articolo 168 I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, Art. 169 Articolo 169 1. Quando gli atti delle istituzioni precedenti all'adesione richiedono adatt Art. 170 Articolo 170 I testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Con Art. 171 Articolo 171 Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell' Art. 172 Articolo 172 1. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinché ogni pert Art. 173 Articolo 173 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assi sezione I Norme e ambiente
Art. 32 Articolo 32 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cu parte TERZA ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
Art. 29 Articolo 29 Gli atti elencati nell'allegato I del presente atto formano oggetto degli adat Art. 30 Articolo 30 Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato II del presente atto, resi n parte QUARTA MISURE TRANSITORIE
Art. 31 Articolo 31 1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi Sta sezione II Varie
Art. 33 Articolo 33 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Nor Art. 37 Articolo 37 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di acce Art. 89 Articolo 89 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di acce Art. 116 Articolo 116 Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di acc sezione III Risorse esterne
Art. 52 Articolo 52 1. A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno Art. 96 Articolo 96 1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Art. 124 Articolo 124 1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezi Art. 125 Articolo 125 Per un periodo che non può superare tre anni a decorrere dalla data di adesio sezione IV Regime applicabile agli scambi
Art. 53 Articolo 53 1. Durante un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione, sono titolo III MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL'AUSTRIA
Art. 174 Articolo 174 Gli allegati da I a XIX e i protocolli dal n. 1 al n. 10, acclusi al presente Art. 175 Articolo 175 Il Governo della Repubblica francese rimetterà ai governi dei nuovi Stati mem Art. 176 Articolo 176 Il Governo della Repubblica italiana rimetterà ai governi dei nuovi Stati mem Art. 177 Articolo 177 Il Segretario Generale rimetterà ai governi dei nuovi Stati membri copia cert sezione unica Norme e ambiente
Art. 69 Articolo 69 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cu titolo IV MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA FINLANDIA
sezione 1 Norme e ambiente
Art. 84 Articolo 84 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cu sezione 2 Varie
Art. 85 Articolo 85 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, la Repubblica d Art. 113 Articolo 113 Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Sv titolo V MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA SVEZIA
sezione 1 Norme e ambiente
Art. 112 Articolo 112 1. Per un periodo di 4 anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all titolo VI AGRICOLTURA
Art. 137 Articolo 137 1. Il presente titolo riguarda i prodotti agricoli ad eccezione dei prodotti capo I Disposizioni relative agli aiuti nazionali
Art. 138 Articolo 138 1. Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l Art. 139 Articolo 139 1. La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia a mantenere Art. 140 Articolo 140 La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia ad accordare g Art. 141 Articolo 141 Qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano d Art. 142 Articolo 142 1. La Commissione autorizza la Finlandia, la Norvegia e la Svezia a concedere Art. 143 Articolo 143 1. Gli aiuti di cui agli articoli da 138 a 142, nonché tutti gli altri aiuti Art. 144 Articolo 144 Nel settore degli aiuti di cui agli articoli 92 e 93 del trattato CE: a) tra capo II Altre disposizioni
Art. 145 Articolo 145 1. Le scorte pubbliche detenute al 1 gennaio 1995 dai nuovi Stati membri in v Art. 146 Articolo 146 Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Norvegia deve garantire l'abolizione di tutte Art. 147 Articolo 147 Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o più nuovi Stati membri e l Art. 148 Articolo 148 1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, deliberando Art. 149 Articolo 149 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio da Art. 150 Articolo 150 1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la titolo VII ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 151 Articolo 151 1. Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei conf Art. 152 Articolo 152 1. Fino al 1 gennaio 1996, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'att Art. 153 Articolo 153 Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applic parte QUINTA DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO
Art. 154 Articolo 154 Il Parlamento europeo si riunisce al più tardi un mese dopo l'adesione. Esso Art. 155 Articolo 155 Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessar Art. 156 Articolo 156 1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione è completata mediante la nom Art. 157 Articolo 157 1. Immediatamente dopo l'adesione sia la Corte di giustizia che il Tribunale Art. 158 Articolo 158 Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti è completata con la nomina Art. 159 Articolo 159 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale è completato c Art. 160 Articolo 160 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato delle Regioni è completato con la Art. 161 Articolo 161 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunità europea Art. 162 Articolo 162 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico è completato Art. 163 Articolo 163 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario è completato con la nomi Art. 164 Articolo 164 Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituit Art. 165 Articolo 165 1. Per i Comitati elencati nell'allegato XVI, il mandato dei nuovi membri sca Protocollo n. 1
parte PRIMA ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Art. 1 Articolo 1 L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca 8 sostituito dal seguente Art. 2 Articolo 2 Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto Art. 3 Articolo 3 L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguent Art. 4 Articolo 4 Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protoc Art. 5 Articolo 5 Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo stat parte SECONDA ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 6 Articolo 6 1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quo Art. 7 Articolo 7 I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili Art. 8 Articolo 8 I versamenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente protocollo sono effettuati Art. 9 Articolo 9 1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la com Protocollo n. 2
parte SECONDA ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 2 CONCERNENTE LE ISOLE ALAND Tenuto conto dello status speciale di cui le Is Art. 2 Articolo 2 a) Il territorio delle isole Aland, considerato come territorio terzo, quale de Art. 3 Articolo 3 La Repubblica di Finlandia assicura la parità di trattamento per tutte le perso Protocollo n. 3
parte SECONDA ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 3 CONCERNENTE LA POPOLAZIONE SAMI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO gli Art. 2 Articolo 2 Il presente protocollo potrà essere integrato per tener conto di eventuali este Protocollo n. 6
parte SECONDA ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 6 CONCERNENTE DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'OBIETTIVO N. 6 NEL QUADRO D Art. 2 Articolo 2 Le zone interessate dall'obiettivo n. 6 corrispondono in linea di massima o app Art. 3 Articolo 3 Per il periodo 1995-1999, l'importo di 1 109 milioni di ecu, espresso in prezzi Art. 4 Articolo 4 Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 3, all'obiettivo n. 6 si applicano i regolament Art. 5 Articolo 5 Le disposizioni del presente Protocollo, ivi compresa l'ammissibilità delle reg Protocollo n. 7
parte SECONDA ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 7 CONCERNENTE LE SVALBARD LE ALTE PARTI CONTRAENTI CONSIDERANDO che, sebbene Art. 2 Articolo 2 1. I prodotti elencati in appresso originari delle Svalbard possono essere impo Art. 3 Articolo 3 L'applicazione delle disposizioni del presente protocollo lascia del tutto impr Protocollo n. 8
parte SECONDA ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 1 PROTOCOLLO N.8 CONCERNENTE LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN TALUNI NUOVI STATI MEMBRI Art. 2 Articolo 2 Le disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezion Art. 3 Articolo 3 I risultati delle elezioni a cui se sia proceduto a norma degli articoli 1 e 2, Art. 4 Articolo 4 Per quanto riguarda i rappresentanti eletti a norma del presente protocollo a d Prot. n.8 Allegato
capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Allegato Disposizioni per le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri Art. 2 Articolo 2 Ogni persona che, nel giorno di riferimento, a) è cittadino dell'Unione ai sens Art. 3 Articolo 3 1. Non può votare nello Stato aderente chi abbia votato nelle elezioni del 1994 Art. 4 Articolo 4 Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano risiedere da un p Art. 5 Articolo 5 1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato aderente senza averne la Art. 6 Articolo 6 1. Lo Stato aderente di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione c Art. 7 Articolo 7 1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato aderente di r capo II ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITA'
Art. 8 Articolo 8 1. Lo Stato aderente adotta le misure necessarie per consentire all'elettore co Art. 9 Articolo 9 1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comun Art. 10 Articolo 10 1. Lo Stato aderente di residenza informa l'interessato sul seguito riservato Art. 11 Articolo 11 Lo Stato aderente di residenza informa, nelle dovute forme e nei termini appro Art. 12 Articolo 12 Gli attuali Stati membri e lo Stato aderente si scambiano le informazioni nece capo III DISPOSIZIONI DEROGATORIE E TRANSITORIE
Art. 13 Articolo 13 1. Se in uno Stato aderente alla data del 1 gennaio 1993 la percentuale dei ci Protocollo n. 9
parte I DEFINIZIONI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 9 CONCERNENTE IL TRASPORTO SU STRADA, FERROVIARIO E COMBINATO IN AUSTRIA Art parte II TRASPORTO FERROVIARIO E TRASPORTO COMBINATO
Art. 2 Articolo 2 La Parte II si applica alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e Art. 3 Articolo 3 La Comunità e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche compete Art. 4 Articolo 4 Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato CE la C Art. 5 Articolo 5 La Comunità e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche compete Art. 6 Articolo 6 La Comunità e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo per sviluppa Art. 7 Articolo 7 La Comunità e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento Art. 8 Articolo 8 La Comunità e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave pert Art. 9 Articolo 9 La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, riesami parte III TRASPORTO SU STRADA
Art. 10 Articolo 10 La Parte III si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati Art. 11 Articolo 11 1. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Aus Art. 12 Articolo 12 1. Ai trasporti internazionali di merci nei viaggi tra Stati membri si applica Art. 13 Articolo 13 1. Fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 n Art. 14 Articolo 14 1. Tra l'Austria e gli altri Stati membri non si effettuano controlli alle fro Art. 15 Articolo 15 1. In deroga all'articolo 7 lettera f) della direttiva 93/89/CEE, l'Austria pu parte IV DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 16 Articolo 16 1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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