Convenzione›Parte V
Art. 56
160 / 455Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva
In vigore dal 20 dic 1994
Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva
1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di:
a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello
sfruttamento, della conservazione e della gestione delle
risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e
nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività
connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;
b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di:
i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture;
ii) ricerca scientifica marina;
iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino;
c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione;
2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, lo Stato costiero tiene in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con la presente Convenzione.
3. I diritti enunciati nel presente articolo relativamente al fondo del mare e al suo sottosuolo, vengono esercitati conformemente alla Parte VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-56