Convenzione›Sez. 2
Art. 39
52 / 455Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio in transito
In vigore dal 20 dic 1994
Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio in transito
1. Le navi e gli aeromobili, nell'esercizio del diritto di passaggio in transito:
a) attraversano o sorvolano lo stretto senza indugi;
b) si astengono da qualsiasi minaccia o uso della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica
degli Stati rivieraschi, o da qualunque altra violazione dei
principi del diritto internazionale enunciati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) si astengono da qualsiasi attività che non sia inerente alle loro normali modalità di transito continuo e rapido, a meno che non intervengano motivi di forza maggiore o di pericolo;
d) si uniformano alle altre disposizioni pertinenti della presente
Parte.
2. Durante il passaggio in transito le navi:
a) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla sicurezza della
navigazione, ivi comprese le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare;
b) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.
3. Durante il passaggio in transito gli aeromobili:
a) rispettano le Norme di Volo stabilite dall'Organizzazione
Internazionale per l'Aviazione Civile, relative agli aeromobili
civili; gli aeromobili di Stato osservano di norma tali misure di sicurezza e operano in ogni momento nel debito rispetto della sicurezza della navigazione;
b) controllano ininterrottamente la frequenza radio loro assegnata
dalla competente autorità internazionale designata al
controllo del traffico aereo, o l'apposita frequenza radio internazionale di soccorso.
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