Art. 282 · Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali
ConvenzioneParte XV

Art. 282

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Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali

In vigore dal 20 dic 1994
Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali Se gli Stati contraenti che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato, nell'ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale od in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente Parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-282