Art. 271 · Direttive, criteri e norme
ConvenzioneSez. 2

Art. 271

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Direttive, criteri e norme

In vigore dal 20 dic 1994
Direttive, criteri e norme Gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, promuovono la formulazione di direttive, criteri e regole generalmente accettate per il trasferimento di tecnologia marina nel quadro di accordi bilaterali o nell'ambito di organizzazioni internazionali o altri organismi, tenendo conto in particolare degli interessi e necessità degli Stati in via di sviluppo.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-271