Art. 252 · Consenso tacito
ConvenzioneSez. 3

Art. 252

122 / 455

Consenso tacito

In vigore dal 20 dic 1994
Consenso tacito Gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali possono dare avvio a un progetto di ricerca scientifica marina allo scadere di sei mesi dalla data in cui le informazioni richieste ai sensi dell' sono state fornite allo Stato costiero, a meno che entro quattro mesi dalla data di ricezione di tali informazioni lo Stato costiero non abbia comunicato allo Stato o all'organizzazione che conduce la ricerca che: a) rifiuta il suo consenso, ai sensi dell'; oppure b) le informazioni fornite dallo Stato o dalla competente organizzazione internazionale in merito alla natura e agli scopi del progetto siano difformi dai fatti evidenti; oppure c) richiede un supplemento di informazioni circa le condizioni e le notizie fornite conformemente agli ; oppure d) siano rimasti in sospeso obblighi derivanti da un precedente progetto di ricerca scientifica marina eseguito da quello Stato o da quella organizzazione, relativi alle condizioni stabilite all'.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-252