Art. 170 · L'Impresa
Convenzione

Art. 170

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L'Impresa

In vigore dal 20 dic 1994
L'Impresa 1. L'Impresa è l'organo dell'Autorità che conduce attività nell'Area direttamente, in applicazione dell', a), e così anche attività di trasporto, di trattamento e di commercializzazione dei minerali estratti dall'Area. 2. Nel quadro dell'Autorità, persona giuridica internazionale, l'Impresa ha la capacità giuridica prevista nello Statuto disposto dall'Allegato IV. L'Impresa agisce conformemente alla presente Convenzione ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, così come alle politiche generali stabilite dall'Assemblea ed è sottoposta alle direttive ed al controllo del Consiglio. 3. L'Impresa ha la sua sede principale presso la sede dell'Autorità. 4. L'Impresa è dotata, conformemente dell' ed all' dell'Allegato IV delle risorse finanziarie di cui essa ha bisogno per esercitare le proprie funzioni, e riceve la tecnologia come previsto dall' e da altre disposizioni specifiche della presente Convenzione.
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