Convenzione›Sez. 2
Art. 148
75 / 455Partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attività condotte nell'Area
In vigore dal 20 dic 1994
Partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attività condotte nell'Area
L'effettiva partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attività condotte nell'Area è favorita, come prevede espressamente la presente Parte, tenendo nel dovuto conto gli interessi e le necessità specifiche di detti Stati, e in particolare i bisogni peculiari di quelli tra loro che sono senza litorale o geograficamente svantaggiati, e devono superare gli ostacoli che derivano dalla loro posizione sfavorevole, ivi compresa la condizione di trovarsi lontani dall'Area e la difficoltà di accesso e rientro da essa.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-148