Allegato VI›Sez. 1
Art. 7
385 / 455Incompatibilità
In vigore dal 20 dic 1994
Incompatibilità
1. Nessun membro del Tribunale può esercitare alcuna funzione politica od amministrativa, nè essere associato attivamente od interessato finanziariamente ad alcuna operazione di una qualsiasi impresa che si occupi dell'esplorazione o dello sfruttamento delle risorse del mare o dei fondi marini o di un'altra utilizzazione commerciale del mare o dei fondi marini.
2. Nessun membro del Tribunale può agire come agente, consigliere, o avvocato in alcuna controversia.
3. Qualsiasi dubbio su questi punti è risolto con decisione a maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-7-2