Art. 39 · Esecuzione delle decisioni della Camera
Allegato VISez. 3

Art. 39

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Esecuzione delle decisioni della Camera

In vigore dal 20 dic 1994
Esecuzione delle decisioni della Camera Le decisioni della Camera sono esecutive nel territorio degli Stati contraenti secondo le stesse modalità delle sentenze od ordinanze delle più alte corti dello Stato contraente nel cui territorio è richiesta l'esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-39