Art. 27 · Svolgimento del processo
Allegato VISez. 3

Art. 27

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Svolgimento del processo

In vigore dal 20 dic 1994
Svolgimento del processo Il Tribunale emette delle ordinanze sullo svolgimento del processo, decide la forma ed i tempi secondo i quali ciascuna parte deve presentare le sue conclusioni, e adotta tutte le misure connesse con l'acquisizione delle prove.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-27