Allegato VI›Sez. 2
Art. 20
398 / 455Accesso al Tribunale
In vigore dal 20 dic 1994
Accesso al Tribunale
1. Il Tribunale è aperto agli Stati contraenti.
2. Il Tribunale è aperto a soggetti diversi dagli Stati contraenti nel caso di controversie espressamente previste dalla Parte XI o per qualsiasi controversia presentata in base ad un qualsiasi altro accordo che conferisca al Tribunale una competenza accettata da tutte le parti di quella controversia.
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