Art. 20 · Accesso al Tribunale
Allegato VISez. 2

Art. 20

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Accesso al Tribunale

In vigore dal 20 dic 1994
Accesso al Tribunale 1. Il Tribunale è aperto agli Stati contraenti. 2. Il Tribunale è aperto a soggetti diversi dagli Stati contraenti nel caso di controversie espressamente previste dalla Parte XI o per qualsiasi controversia presentata in base ad un qualsiasi altro accordo che conferisca al Tribunale una competenza accettata da tutte le parti di quella controversia.
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